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Dichiarazioni sostitutive

Pubblicato in data 11 apr 2019
Ultima Revisione in data 11 apr 2019

 

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47."  cioè dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi." La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.

Secondo la nuova normativa, quindi, la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

 Per eventuali approfondimenti, indicazioni operative e aggiornamenti è comunque possibile consultare il sito del dipartimento della Funzione Pubblica al link dedicato.